Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31542 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31542 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZALUPI ALESSANDRO N. IL 04/11/1971
avverso l’ordinanza n. 807/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 31/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia
dichiarava inammissibile la domanda di affidamento in prova ex art. 94 d.P.R.
309 avanzata da Mazzalupi Alessandro e rigettava le altre domande di
concessione delle misure alternative alla detenzione.
La declaratoria di inammissibilità discendeva dalla rinunzia alla domanda in
udienza e dalla mancata presentazione della documentazione necessaria.
ter

comma 1

bis

ord.

pen. veniva rigettata alla luce della inidoneità della dimora indicata dal
condannato, un’autofficina meccanica non destinata a civile abitazione,
difficilmente controllabile da parte della polizia giudiziaria per la sua ubicazione,
anche tenendo conto dello stato di tossicodipendenza da cocaina in atto.
L’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà non potevano
essere concessi per mancanza di attività lavorativa o, comunque, risocializzante.

2.

Ricorre per cassazione Alessandro Mazzalupi, lamentando che il

Presidente del Collegio fosse il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto.
Il ricorrente ribadisce la richiesta di concessione della detenzione domiciliare
presso l’officina e l’applicabilità del braccialetto elettronico.
Il ricorrente conclude per l’accoglimento dell’istanza.

3.

Ricorre per cassazione anche il difensore di Alessandro Mazzalupi,

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’apparenza
della motivazione e l’astrattezza delle considerazioni in ordine alla difficoltà di
effettuare il controllo del soggetto all’interno dell’autofficina.
Il ricorrente lamenta, ancora, la mancanza di motivazione con riferimento al
rigetto delle ulteriori istanze di affidamento in prova e di semilibertà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati e – per quanto concerne quelli formulati direttamente dal ricorrente – in
fatto ; a &ts,_ eAkt, IkuALLA,
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e,z0°glettteribunale di Sorveglianza h fondato la subì decisione su elementi di fatto
certi: l’abbandono della Comunità Terapeutica da parte di Mazzalupi, in presenza
di attuale tossicodipendenza da cocaina, l’inidoneità dell’autofficina indicata per
una detenzione domiciliare, attestata dopo apposito sopralluogo dalla Polizia di
2

L’istanza di detenzione domiciliare generica ex art. 47

Stato, la mancanza di un’attività lavorativa.

Le conseguenti decisioni non sono quindi certamente astratte, come lamenta
il ricorso redatto dal difensore, mentre le considerazioni in punto di idoneità
dell’autofficina sono interamente in fatto e, quindi, non valutabili da questa
Corte.

Il ricorrente non dimostra nemmeno la contraddittorietà della decisione con

una motivazione del rigetto delle istanze di affidamento in prova ex art. 47 ord.
pen. e di semilibertà, benché sintetica, esiste e implicitamente fa leva anche
sullo stato di tossicodipendenza; del resto il condannato – del tutto
contraddittoriamente – ha rinunciato all’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R.
309 del 1990, non avendo intenzione di aderire ad un programma presso una
Comunità Terapeutica e, contestualmente, ha insistito per un affidamento in
prova generico.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Pr ‘dente

la documentazione concernente un’attività lavorativa del soggetto: in ogni caso,

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