Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31541 del 29/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31541 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LASCO VINCENZO N. IL 11/06/1958
avverso l’ordinanza n. 4/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33255/2013

Considerato che:
Lasco Vincenzo ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano
del 15/4/2013 con la quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di revisione
avverso la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania
del 3/6/2009 confermata con sentenza della Corte d’Appello di Torino del
14/2/2011, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b)

riguardo alla valutazione del disturbo della personalità di cui era affetto il
ricorrente, alla qualificazione giuridica del fatto accertato ed alla determinazione
della pena
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nell’ordinanza impugnata si dà atto che l’istanza
proposta dal ricorrente costituiva mera riproposizione di altra precedente
richiesta di revisione già dichiarata inammissibile dalla medesima Corte d’Appello
con ordinanza del 1/8/2012 non impugnata; ed inoltre le questioni proposte sono
del tutto estranee ai casi di revisione previsti dall’art. 630 cod. proc. pen.
Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione
contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che
avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già
pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in
ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione,
che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art.
606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. ed il principio vale anche nella
fattispecie in esame di riproposizione con ricorso per cassazione di doglianze già
oggetto di precedente analoga richiesta.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.

ed e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione con

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 29 aprile 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA