Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31539 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31539 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC ALEKSANDRO N. IL 02/11/1979
avverso l’ordinanza n. 38/2014 TRIBUNALE di ROVIGO, del
31/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rovigo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di riconoscimento della continuazione
avanzata dal difensore di Ahmetovic Aleksandro con riferimento a due sentenze
di condanna del Tribunale di Ferrara e del Tribunale di Rovigo, che avevano
giudicato due episodi di ricettazione commessi a distanza di sette mesi.
Il Giudice osservava che le ricettazioni avevano ad oggetto beni diversi e

2. Ricorre per cassazione il difensore di Aleksandro Ahmetovic deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, il Giudice non aveva proceduto ad una approfondita
disanima degli elementi sintomatici della continuazione, benché entrambi i reati
fossero ricettazioni e fossero stati commessi a distanza di pochi mesi l’uno
dall’altro, periodo intervallato dalla detenzione. Inoltre il Tribunale aveva
ignorato la condizione di disagio e di inadeguatezza sociale del condannato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi.

Il Giudice ha correttamente applicato la giurisprudenza costante di questa
Corte in materia di reato continuato, secondo cui l’identità del disegno criminoso
deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso
funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia
tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece,
l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli
cronologicamente anteriori.

Il ricorrente, in verità, non deduce nemmeno che la ricettazione della
macchina agricola e del contrassegno assicurativo fossero stati previamente
programmati, ma si limita ad evidenziare elementi sintomatici adeguatamente
valutati dal Tribunale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
2

che non emergevano elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso.

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Preside e

Ammende.

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