Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31538 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31538 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANNETTINO GIUSEPPE N. IL 19/03/1963
avverso l’ordinanza n. 47/2013 TRIBUNALE di ROVIGO, del
31/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rovigo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di riconoscimento della continuazione
avanzata nell’interesse di Zannettino Giuseppe in relazione ai reati giudicati con
quattro sentenze e un decreto penale di condanna.
Il Giudice escludeva che le violazioni fossero state programmate, sia pure
nelle loro linee essenziali, prima del reato più risalente: si trattava di reati di

anni. Le condanne erano, piuttosto, indice di una condotta di vita fondata sul
delitto.

2.

Ricorre per cassazione Giuseppe Zannettino, deducendo erronea

applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen..
I reati sub A e C erano stati commessi in un arco temporale limitato ed
erano violazioni della medesima fattispecie incriminatrice: ciò dimostrava che il
ricorrente si era previamente dotato della strumentazione idonea a falsificare i
permessi per poi realizzare i documenti mendaci a favore di soggetti
extracomunitari.
Sussistevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento della continuazione,
tenuto conto che il Giudice del merito aveva già ritenuto riuniti più episodi dello
stesso tipo.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi in fatto e, comunque,
manifestamente infondati.

Nessuna violazione dell’art. 81 cod. pen. è ravvisabile nell’ordinanza
impugnata, atteso che il Giudice applica correttamente la giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui l’identità del disegno criminoso deve essere negata
qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le
diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da
escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece,
l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli
cronologicamente anteriori.

Il ricorrente avanza deduzioni in fatto concernenti la preventiva
2

indole diversa, commessi in luoghi differenti e in un arco temporale di quattro

programmazione dei reati di cui all’art. 5 comma 8 bis D. L.vo 286 del 1998
oggetto di due sentenze di condanna e commessi a distanza di 10 mesi (secondo
il ricorrente, egli, prima dei reati commessi nel gennaio 2007, si era procurato gli
strumenti per falsificare i documenti che poi avrebbe usato anche nel novembre
2007): si tratta di argomentazioni che questa Corte non può in alcun modo
valutare, potendo solo giudicare la manifesta illogicità della motivazione o la sua
contraddittorietà con atti del processo, vizi che il ricorrente nemmeno deduce.

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presinte

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in

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