Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31537 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31537 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSE FRANCESCO N. IL 21/03/1976
avverso la sentenza n. 354/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33210/2013

Considerato che:
De Rose Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del
18/4/2013 confermativa della sentenza del Tribunale di Cosenza del 5/2/2010, con la quale è
stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato
ascritto di cui all’art. 648 cod. pen. chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma

all’individuazione del responsabile del fatto nella persona dell’attuale ricorrente.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, rispetto alle quali il ricorrente si è limitato a
formulare generiche critiche.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2014

1, lett. b) ed e); deduce la mancanza e la contraddittorietà di motivazione in relazione

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