Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31535 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31535 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORGANTINI MARIO N. IL 31/05/1963 parte offesa nel procedimento
c/
avverso il decreto n. 2271/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
15/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33203/2013
Considerato che:
Organtini Mario a mezzo dell’avv. Roberto Caristia, nella qualità di
persona offesa nel procedimento nei confronti di Ceccarelli Rita e Cucchetto
Francesco, ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Terni del 15/12/2012, chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere stato

della Corte di Cassazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 29 aprile 2014

sottoscritto da un difensore che non risulta inserito nell’apposito albo speciale

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