Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31534 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31534 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASALNUOVO ANTONIO SALVATORE N. IL 28/05/1978
avverso la sentenza n. 1849/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33199/2013

Considerato che:
Casalnuovo Antonio Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di
Palermo del 14/3/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo del 27/5/2010,
con la quale è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di multa per il
reato di cui all’art. 648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto che la pena è stata determinata, esclusa l’ipotesi di cui all’art. 64p cpv. cod. pen., nel
minimo edittale.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2014

lett. b); si duole del mancato rispetto dei parametri fissati dall’art. 133 cod. pen.

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