Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31533 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31533 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ AXA ASSICURAZIONI SPA parte offesa nel procedimento
c/
avverso il decreto n. 8812/2012 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33171/2013
Considerato che:
la Società Axa Assicurazioni Spa in persona del responsabile dell’ufficio
antifrode dott. Giovanni Pascone, munito di procura speciale, nella qualità di
persona offesa nel procedimento nei confronti di Pierassa Roberto, ricorre
avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Perugua del 29/10/2012, chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

provvedimento impugnato si evincono dettagliatamente le ragioni, conformi ai
principi di diritto affermati da questa Corte espressamente richiamati, in forza
delle quali è stata dichiarata, nelle forme previste dalla legge, inammissibile
l’opposizione proposta dalla persona offesa; difatti le investigazioni proposte
attenevano a temi d’indagine già adeguatamente valutati dal P.M. e come tale,
correttamente, sono state considerate prive del carattere della novità.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 29 aprile 2014

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto dal

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