Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31532 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31532 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TADDEI AMEDEO N. IL 20/01/1947
avverso l’ordinanza n. 3502/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Con ordinanza del 23 settembre 2014 il Tribunale di sorveglianza
di Roma rigettava la istanza con la quale Taddei Amedeo aveva
richiesto il differimento della esecuzione della pena per grave
infermità.
A sostegno della decisione il giudice territoriale osservava che,
secondo quanto evidenziato dalla relazione sanitaria del 15.9.2014,
le pur serie patologie dalle quali il detenuto risulta affetto, tra le
quali più grave quella cardiologica, risultano adeguatamente
monitorate e curate intra moenia senza necessità di contatti con
presidi sanitari territoriali. A parte ciò il tribunale annotava che il
detenuto, per i suoi trascorsi e per i reati in espiazione, era da
ritenersi soggetto socialmente pericoloso capace di reiterare la
consumazione di reati.
Ricorre avverso detto provvedimento l’interessato, assistito dal
difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa un unico
motivo di impugnazione con il quale ne denuncia la illegittimità per
violazione dell’art. 47-ter 0.P..
Deduce in particolare la difesa ricorrente che il tribunale non ha
affatto considerato la fibrillazione atriale cronica da cui l’istante è
affetto con rischio di infarto, né il supplemento di afflizione che le
accertate patologie comportano con la permanenza in carcere.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il tribunale ha adeguatamente dato conto, sulla base di una precisa
relazione sanitaria di ufficio, sia delle patologie riscontrate a carico
dell’istante, sia della loro rilevanza clinica, sia infine delle
possibilità di cura nelle condizioni carcerarie.
A ciò la difesa si limita ad opporre una diversa valutazione della
gravità patologica.
3. L’impugnazione è, in conclusione, inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
consegue sia la condanna al pagamento delle spese del
procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1000,00.
P. Q. M.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
777
Roma, addì 16 giugno 2015

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