Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31531 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31531 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMANNA LUIGI N. IL 21/06/1962
avverso la sentenza n. 3398/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GALLARATE,
del 03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33099/2013

Considerato che:
Lamanna Luigi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 3/5/2013,
con la quale, sull’accordo delle part, è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ,
nei suoi confronti, la pena di mesi quattro di reclusione per il reato cui all’art. 635 comma 2 n.
3 cod. pen. omettendo di presentare i motivi.

lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2014

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591

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