Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3153 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3153 Anno 2014
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERRA ANTONIO N. IL 12/06/1963
avverso la sentenza n. 1492/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. /

Data Udienza: 28/05/2013

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 5.3.2012 la Corte d’appello di Napoli, giudicando in sede
di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Salerno in data 3.11.2009, in riforma della sentenza del Tribunale di Vallo di
Lucania in data 20.4.2006 appellata da SERRA ANTONIO, dichiarava non
doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui all’art.
216/3 legge fallimentare, così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art.
216/1 legge fallimentare, per essere il reato estinto per prescrizione.

aveva per oggetto la gestione di un supermercato in Agropoli, dopo il fallimento
di detta società dichiarato in data 30.5.2001 era stato accusato di aver distratto
la somma complessiva di lire 194.000.000 effettuando pagamenti non dovuti
nei confronti della società AREA SUD alla quale era interessato, in quanto socio,
lo stesso Serra.
La Corte d’appello di Napoli, dopo aver esaminato il curatore del fallimento,
riteneva che i pagamenti in favore della società AREA SUD potevano essere
stati disposti per effettive forniture, e quindi derubricava il reato contestato in
quello di bancarotta preferenziale, del quale dichiarava la prescrizione in quanto
i pagamenti in questione erano avvenuti nel giugno e nel luglio 2000.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendone l’annullamento poiché le dichiarazioni rese dal curatore non
avevano consentito di ricostruire la situazione debitoria della fallita,
ricostruzione che sarebbe stato necessario effettuare disponendo una perizia
contabile.
Il ricorrente ha denunciato anche la carenza di motivazione della sentenza
sull’elemento soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte d’appello non poteva disporre alcun ulteriore accertamento, una volta
appurato che non vi era la prova della distrazione della somma di lire
194.000.000 da parte del fallito, poiché il reato di bancarotta preferenziale
(realizzato con il pagamento della suddetta somma nei confronti della società
AREA SUD) integrava gli estremi di un delitto ormai prescritto.
Non risultava la prova dell’innocenza dell’imputato, poiché dagli atti non
risultava in termini incontrovertibili che la suddetta somma fosse stata
impiegata per il pagamento di forniture effettuate dalla società AREA SUD, e
quindi correttamente la Corte d’appello ha pronunciato declaratoria di
prescrizione del reato e non ha assolto l’imputato nel merito.
1

Serra Antonio, amministratore della società AREA UNO SUPERMERCATI srl, che

In presenza delle suddette emergenze processuali, non doveva essere compiuto
alcun approfondimento sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di
bancarotta preferenziale.
Pertanto, essendo il ricorso manifestamente infondato, lo stesso deve essere
dichiarato inammissibile.
Alla relativa declaratoria conseguono di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e
in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della

somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in
dispositivo.

P. Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 28 maggio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della

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