Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3153 del 09/09/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 3153 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLA GIANLUCA FILIPPO n. 26/5/1973
avverso la sentenza 14459/2013 del 23/1/2014 del GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE DE TRIBUNALE DI CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
ENRICO DELEHAYE che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Spinella Gianluca propone ricorso avverso la sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Catania del 23 gennaio 2014 che applicava su accordo
delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena in continuazione con una precedente
condanna, passata in giudicato, per i reati di associazione mafiosa, associazione
per delinquere semplice e truffa. Fonda il ricorso sulla assenza di motivazione in
ordine alla non sussistenza delle condizioni per l’assoluzione in merito ex art. 129
cod. proc. pen. e sull’essere stata determinata la somma dovuta a titolo di spese
in favore della parte civile senza alcuna determinazione delle singole voci.
Il procuratore generale presso questa sede, con propria requisitoria scritta,
ritiene fondato il ricorso limitatamente alla questione relativa alla determinazione
delle spese chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata \
limitatamente a tale punto.
Il ricorso è infondato.

Data Udienza: 09/09/2014

È infondata innanzitutto la deduzione di assenza di motivazione in ordine alla
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in quanto “l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione),
con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi

cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-1 -7.10.2006).”
E’ parimenti infondata la contestazione relativa alla assenza di motivazione in
ordine alla determinazione della somma dovuta a titolo di spese in favore della
parte civile. Pur se, come rileva anche il procuratore generale, nella sentenza non
vi è alcuna motivazione quanto alla determinazione di tali spese, non vi è alcune
interesse del ricorrente a contestare la decisione perché la liquidazione in euro 500
complessivi è al di sotto del compenso minimo per la data prestazione
professionale.
Difatti è applicabile la tabella dei compensi professionali allegata al decreto
ministeriale 140/2012 che prevede che, per la fase di studio ed introduttiva del
giudizio in fase gip/gup, il valore medio di liquidazione sia pari ad euro 1080 con
possibile diminuzione sino al 50%. Quindi la somma liquidata dalla sentenza
impugnata è inferiore al minimo, non risultando perciò il necessario interesse
concreto alla decisione non potendo l’eventuale nuovo giudizio sul punto
comportare alcun vantaggio pratico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Roma così\ deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2014
Il Consigliére estensore
Pierluigi

tefano

CORTE. SUPREMA DI CkS
IV Sezione Penale
cascauenth

previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di

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