Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31528 del 16/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31528 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO SABATO N. IL 06/09/1964
avverso l’ordinanza n. 400/2013 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 09/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore, in
funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 9 luglio
2014, veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a tre
sentenze di condanna pronunciate da varie autorità giudiziarie per
condotte delittuose non specificate commesse tra il 2003 ed il 2007,
propone ricorso per cassazione Esposito Sabato, assistito dal
difensore di fiducia, denunciandone la illegittimità per violazione
degli artt. 671 c.p.p. ed 81 c.p., nonchè illogicità della motivazione
impugnata.
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che l’istante ha
commesso i reati a cagione del suo stato di tossicodipendente, che i
reati per cui è causa furono commessi per procacciarsi la sostanza
stupefacente e che, infine, ricorrono nella fattispecie i requisiti
indicati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento
invocato.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2″, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. l”,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Il ricorso è quindi inammissibile ed alla declaratoria di
inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese
del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare
in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2015

sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
Quanto poi alla valutazione dello stato di tossicodipendenza, la
lezione giurisprudenziale, come è noto, è nel senso che esso di per
sé non può essere considerato sufficiente per il riconoscimento
dell’invocato beneficio in assenza di quei dati sintomatici, innanzi
chiariti, dai quali evincere i requisiti di cui all’art. 81 c.p..
Tanto premesso sul piano dei principi, non può non convenirsi con
la conclusione che il giudice di merito abbia fatto di essi puntuale
applicazione, con provvedimento articolato logicamente, di guisa
che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente
invocato col ricorso in esame, che anche per tale ragione non può
trovare ingresso.
Il giudice a quo infatti ha ben interpretato la nozione di unità del
disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 c.p.,
negandola tra episodi lontani nel tempo dappoichè inverosimile che
ab origine in capo al ricorrente, a distanza di oltre un anno tra un
episodio e l’altro, sia stata presente la programmazione criminale
accreditata dalla difesa istante.
V’è insomma nel dipanarsi dell’argomentazione impugnata rigore
logico, in relazione alla quale la difesa ricorrente prospetta una
alternativa articolazione motivazionale, come è noto, inammissibile
in questa sede, peraltro caratterizzata da palese ed evidente
genericità. La difesa ha infatti argomentato senza neppure indicare
le condotte dedotte nell’istanza, le relative caratteristiche
criminologiche ed i tempi di consumazione dei reati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA