Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31528 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31528 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARIMONDI GASPARE N. IL 03/10/1976
avverso la sentenza n. 1919/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 09/05/2013

R. G. 46392 / 2012

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo, accogliendo
l’appello del p.m., ha riformato la decisione liberatoria del Tribunale di Marsala sezione
di Castelvetrano ed ha riconosciuto Gaspare Arimondi colpevole del delitto di
detenzione e cessione illecite di sostanza stupefacente del tipo hashish (quattro
“stecchette” per complessivi gr. 13), condannandolo per l’effetto -concessegli le
attenuanti generiche, esclusa la rilevanza della recidiva e calcolata la diminuente del rito
abbreviato- alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge e insufficienza della motivazione con
riferimento alla dichiarata responsabilità dell’Arimondi, la cui versione dei fatti
(detenzione dello stupefacente per suo esclusivo consumo) -pur ritenuta verosimile dal
giudice di primo grado che lo ha mandato assolto- non è stata adeguatamente
apprezzata dai giudici di secondo grado pur in difetto di dati probatori asseveranti
l’attività di spaccio di droga attribuita al prevenuto.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle indicate censure, che
impingono il merito della regiudicanda, prospettandone una rivisitazione di fatto non
consentita nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata è sorretta, infatti, da
motivazione esauriente, logica e giuridicamente corretta, siccome puntualmente aderente
alle emergenze processuali enunciate nella decisione (imputato osservato appartarsi con
tre giovani cui consegna qualcosa; subito dopo trovato in possesso dell’hashish, alcuni
frammenti del quale rivenuti anche in possesso di uno tre giovani incontratisi con il
prevenuto; imputato trovato altresì in possesso di banconote di vario taglio e di un
coltello recante evidenti tracce di hashish). Emergenze che conclamano il giudizio di
colpevolezza del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 maggio 2013

Motivi della decisione

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