Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31527 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31527 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTROPASQUA VINCENZO N. IL 29/03/1965
avverso l’ordinanza n. 10494/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

•It

R.G. 33041/2013
Considerato che
Mastropasqua Vincenzo ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di Roma del
7/1/2013 che ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza
del Tribunale di Roma in data 31/3/2011, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di
cui all’art. 648 cod. pen., per tardività dell’impugnazione. Lamenta violazione di legge e
manifesta illogicità della motivazione, per essere l’impugnazione tempestiva.

Corte territoriale ha correttamente rilevato la tardività dell’impugnazione proposta dal
ricorrente in quanto presentato oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 585
lett. a) cod. proc. pen. decorrente dalla notifica della sentenza all’imputato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, [Sec-ontia—Seziene—PErrralr4dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2014

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Difatti la

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