Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31527 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31527 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PINTO DAVIDE N. IL 21/01/1982
avverso il decreto n. 106/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 28 marzo 2013
rigettava il ricorso proposto da Pinto Davide avverso il
provvedimento con il quale il Tribunale di Cosenza, il 27 giugno
2012, aveva applicato nei suoi confronti la misura della
sorveglianza speciale di P.S. per anni due.
Col decreto detto la Corte distrettuale, a sostegno della decisione,
evidenziava le numerose vicende giudiziarie nelle quali il proposto
risultava convolto per reati in materia di armi e stupefacenti, di
ricettazione, minacce, lesioni personali e resistenza a p.u., la
accertata sua frequentazione con soggetti pregiudicati, la mancanza
di una stabile attività lavorativa, l’attualità della sua pericolosità
sociale, desumibile dalle recenti denunce per il reato di cui all’art.
73 dpr 309/1990.
3. Ricorre avverso il provvedimento in parola il Pinto, assistito dal
difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per mancanza
della motivazione, in particolare osservando che a carico del
proposto vi è un solo precedente penale e che il giudice territoriale
non ha motivato l’attualità della sua pericolosità sociale.
4. Il ricorso è inammissibile.
Va innanzitutto premesso che il sindacato di legittimità sui
provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione
di legge e non si estende al controllo dell’iter giustificativo della
decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso
ricorre comunque la violazione di legge (ASN 200735044-RV
237277), scelta legislativa, quest’ultima, ritenuta dal giudice delle
leggi conforme a Costituzione (cfr. corte cost. sent. n. 321 del
2004).
Orbene, nel caso in esame, la doglianza risulta invece proposta
proprio per vizio della motivazione, nella fattispecie in esame non
riferibile certo né alla ipotesi della motivazione omessa, né a quella
della motivazione apparente.
Ha infatti il giudice territoriale fatto ricorso a precisi dati
sintomatici della pericolosità sociale del proposto, indicando poi le
ragioni della sua attualità (la recente denuncia per il reato di cui
all’art. 73 dpr 309/1990).
5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.

la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 16 giugno 2015

P. Q. M.

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