Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31527 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31527 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMMINO SALVATORE N. IL 20/12/1961
avverso la sentenza n. 14256/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORNO, del 31/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 09/05/2013

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R.G. 46386 /2012

Con atto di impugnazione del proprio difensore l’imputato Salvatore Mammino
ricorre per cassazione contro la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Torino, con cui -su
sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le
attenuanti generiche stimate prevalenti sull’aggravante della natura transnazionale delle
condotte illecite, la pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione ed euro 16.000,00 di
multa per tre fatti criminosi, unificati da continuazione, di concorso in detenzione e
importazione illecite di partite di cocaina acquisite in Sud America.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai
profili probatori della regiudicanda ed alla mancata verifica di eventuali cause di non
punibilità valutabili in favore del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p. con riguardo a
due dei tre episodi criminosi, per i quali il Mammino (confesso sul terzo episodio) aveva
protestato la propria innocenza nell’interrogatorio reso al procedente p.m.
Le delineate generiche ragioni di censura sono indeducibili e manifestamente
infondate, poiché il giudice di merito ha idoneamente motivato l’apprezzamento delle
circostanze dei fatti reato e le loro modalità di attuazione, valutando inequivoca la
penale responsabilità dell’imputato per tutti i reati ascrittigli e congrua la pena
concordata dallo stesso con il p.m. Con il ricorso, del resto, non si precisano le evenienze
per cui, in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso
imputato, tale da implicare rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sulla
qualificazione dei fatti, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
(respingendola) pur a fronte di dati di valutazione probatoria dotati di univoco spessore
accusatorio (informativa della p.g. connessa all’arresto in flagranza del prevenuto).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 maggio 2013

Motivi della decisione

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