Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31526 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31526 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FATA ELVIS N. IL 22/08/1984
HUSHI ARTLIND N. IL 09/02/1984
avverso la sentenza n. 1080/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33040/2013
Considerato che:
Tata Elvis ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 6/5/2013,
confermativa della sentenza del Tribunale di Treviso del 14/12/2010 con la quale era stato
condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed C 600,00 di multa per i reati di
cui agli artt. a) 110, 628 cod. pen. b) 110, 582, 585, 576 n. 1, cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, e) cod. proc. pen.; deduce il difetto di

determinazione della pena irrogata.
Hushi Artlind ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 6/5/2013,
confermativa della sentenza del Tribunale di Treviso del 14/12/2010 con la quale era stato
condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 450,00 di multa per i reati di
cui agli artt. a) 110, 628 cod. pen. b) 110, 582, 585, 576 n. 1, cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, e) cod. proc. pen.; deduce il difetto di
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati allo stesso ascritti.
Il ricorso proposto dal Tata Elvis risulta privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’alt 591 lett. c) c.p.p., mancando in esso ogni correlazione tra le
articolate ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle
impugnazioni; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Nel ricorso proposto dall’Hushi Artlind viene prospettata una valutazione delle prove
diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale
non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza
di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della
sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti
ascritti. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U
n. 12 del 31/5/2000, 3akani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
l’inammissibilità di entrambe le impugnazioni proposte; ne consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al

motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come reato consumato ed alla

versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00 per ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Roma, 29 aprile 2014

della somma di € 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

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