Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31526 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31526 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMINICEANU IULIAN CONSTANTIN N. IL 08/07/1983
FERARU PETRO DAN N. IL 27/07/1983
avverso la sentenza n. 607/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 09/05/2013

R. G. 46381 / 2012

Motivi della decisione
impugnano per cassazione, con atti personali di uguale contenuto, la sentenza del
Tribunale di Pordenone con la quale -su loro richieste, concordate con il p.m.- sono state
ad essi applicate, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta altresì la
continuazione con gli omologhi reati oggetto di sentenza irrevocabile di condanna del
Tribunale di Pordenone del 3.10.2009, le pene di sei mesi di reclusione ed euro 600,00
ciascuno, incrementali di quelle già loro inflitte con sentenza irrevocabile, in relazione a
reati di resistenza, porto ingiustificato di coltelli, ricettazione di beni di provenienza
furtiva, simulazione di reato e altro loro rispettivamente ascritti anche in concorso.
Entrambi i ricorrenti con i loro atti di impugnazione si dolgono del difetto di
motivazione della sentenza con riferimento alla omessa verifica dell’esistenza di eventuali
cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. applicabili in loro possibile favore con
peculiare riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 337 c.p., la cui
commissione avrebbe dovuto considerarsi attuativa di un fatto di rapina, se coniugata al
reato di furto aggravato ad essi contestato con la sentenza divenuta irrevocabile.
Tutti e due i ricorsi, caratterizzati da intrinseca genericità, sono inammissibili per
manifesta infondatezza degli addotti motivi di censura, con cui non si indicano le ragioni
in base alle quali, pur a fronte di richieste di pene patteggiate provenienti dagli stessi
imputati e tali da elidere ogni questione su colpevolezza, rilevanza penale e qualificazione
delle rispettive condotte, il giudice di merito avrebbe dovuto -per di più in palese astratta
dissonanza con l’interesse sostanziale dei due ricorrenti- pronunciare sentenza in tutto o
in parte liberatoria (per l’ipotesi ex art. 337 c.p.), prospettando una non consentita
riqualificazione di un fatto reato già coperto da giudicato, pur dopo aver rilevato
congruità delle concordate pene e assenza di cause proscioglitive ex art. 129 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna di ciascuno al versamento
della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende,
determinata in ragione della natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 9 maggio 2013

I due imputati cittadini rumeni Siminiceanu Iulian Constantin e Ferraru Petro Dan

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