Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31525 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31525 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOCITO GIUSEPPE MARIA N. IL 27/03/1963
avverso l’ordinanza n. 1742/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Con ordinanza in data 18 settembre 2014 il Tribunale di
sorveglianza di Catanzaro revocava la misura alternativa della
detenzione domiciliare concessa il 5.2.2014, ai sensi dell’art. 47-ter
0.P., in favore di Nocito Giuseppe Maria.
A sostegno della decisione il giudice territoriale deduceva che il
detenuto, nel corso della misura, aveva reiterato comportamenti
gravemente irregolari culminati nella minaccia di dare fuoco alle
abitazioni vicine con una bombola da cui fuoriusciva una grossa
fiamma e che ciò evidenziava una pericolosità sociale incompatibile
con il prosieguo della misura.
2. Ricorre per cassazione il Nocito, personalmente, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza di cui innanzi gicchè viziata, a suo
dire, da violazione di legge (art. 47-ter co. 6 0.P.) nonché difetto di
motivazione.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che i comportamenti
evocati dal tribunale, e prima ancora dal Magistrato di sorveglianza,
avevano tutti una giustificazione e non potevano oscurare i
progressi accertati nell’opera di rieducazione seguita dal detenuto, il
quale era poi pervenuto al fatto più eclatante e più grave al solo fine
di ottenere un incontro con il sindaco del Comune ed una
assicurazione lavorativa dallo stesso. Denuncia ancora il ricorrente
che non avrebbe il tribunale dimostrato l’incidenza delle valorizzate
violazioni alle prescrizioni sulla idoneità della misura revocata a
perseguire gli obbiettivi di legge.
3. La doglianza è manifestamente infondata.
Ed in vero le ragioni di censura si appalesano generiche e di merito.
Il Tribunale ha infatti logicamente dato conto, con motivazione
corretta in diritto, delle conclusioni alle quali è pervenuto,
logicamente inferendo la incompatibilità della misura revocata con
la pericolosità sociale dimostrata dal detenuto con i suoi
comportamenti, oggettivamente e clamorosamente gravi.
Si appalesa pertanto evidente che il ricorrente limita la sua
doglianza ad una alternativa valutazione dei fatti di causa.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna al pagamento sia delle spese del procedimento che di una

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2015

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