Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31524 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31524 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GERACI DOMENICO N. IL 01/01/1961
avverso la sentenza n. 1045/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33014/2013
Considerato che:
Geraci Domenico ricorre avverso la sentenza, in data 21/5/2013, della Corte d’appello
di Torino che, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino del 25/1/2013, riduceva la pena inflitta a Geraci Domenico ad anni due
mesi dieci e giorni venti di reclusione ed € 800,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui agli
artt. a) 620 commi e 3 cod. pen. b) 648 cod. pen.; lamenta la mancata applicazione dell’art.

L’impugnazione è tradiva, essendo stata la sentenza depositata il 22/5/2013 ai sensi
dell’art. 544 comma 2 cod. proc. pen. , mentre i motivi risultano depositati il 11/7/2013 , oltre
il termine di cui all’art. 585, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso ai sensi del comma 5 dell’articolo
citato, cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2014

129 cod. proc. pen.

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