Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31521 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31521 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRILLO MASSIMO N. IL 05/08/1977
avverso la sentenza n. 5857/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

),

R.G. 38212/2013

Motivi della decisione

Grillo Massimo ricorre personalmente avverso la sentenza del 14.5.2013
della Corte d’Appello di Torino che lo ha condannato per rapina ed altro

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen.,
perché le doglianze si articolano in frasi di stile senza alcun reale riferimento al
provvedimento impugnato e sono, pertanto, prive del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ampie e
articolate , sono ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione ( i numerosi precedenti dell’imputato e l’assenza di rigore nella
commisurazione della pena da parte del primo giudice ), si palesano peraltro
immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014
Il Cons

re

DEP° TA T A
IN CANCELLERIA

17 106 2014

Il Presi

lamentando vizio di carenza di motivazione sull’entità della pena.

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