Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31521 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31521 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 2949/2013 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
29/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 16/06/2015
La Corte
Attanasio Alessio, in data 11 aprile 2014, ricorreva per cassazione
avverso una serie di ordinanze di archiviazione pronunciate dal GIP
di Terni in data 31.3.2014 denunciandone la illegittimità perché
rimasta inevasa la sua richiesta di essere ascoltato dal Magistrato di
sorveglianza;
in data 22 aprile 2015 l’interessato ha ritualmente rinunciato alla
impugnazione che va pertanto dichiarata inammissibile;
visto l’art. 616 c.p.p. e ritenuta equa la sanzione di euro 500,00 in
favore della cassa per le ammende
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2015
premesso che