Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3152 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3152 Anno 2014
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARCARA GIUSEPPE N. IL 26/09/1958
avverso la sentenza n. 289/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
16/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per .( 1
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Udito, per la parte civile, l’Avv/
Uditi difensor Avv. Ift~42– tst 411•Zt
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Data Udienza: 28/05/2013

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 14.1.2013 la Corte d’appello di Palermo confermava la
sentenza del Tribunale di Palermo in data 20.12.2011 con la quale ARCARA
GIUSEPPE era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 100,00
di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge 110/1975, commesso il
28.9.2008.
L’imputato era stato sottoposto ad un controllo dei Carabinieri che avevano
fermato, alle ore 12,30 del 28.9.2008 in via Rosario da Partanna di Palermo,

Rosario. L’auto suddetta era risultata intestata a Lucchese Paolo.
Sotto il sedile del conducente veniva rinvenuto e sequestrato un coltello da
macellaio della lunghezza complessiva di cm. 29.
Nei motivi d’appello avverso la sentenza di primo grado la difesa aveva
sostenuto che l’imputato aveva ignorato l’esistenza del coltello e che lo stesso
aveva fatto presente agli operanti che non poteva giustificare la presenza del
coltello poiché non era sua l’auto.
La Corte territoriale riteneva infondato il suddetto motivo d’appello, poiché dagli
atti risultava che l’imputato, sebbene avesse avuto la disponibilità dell’auto, non
aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla presenza del coltello. Quindi la
suddetta tardiva giustificazione non appariva credibile.
I giudici dell’appello ritenevano di non poter concedere le attenuanti generiche
all’imputato per i precedenti penali e per l’indole violenta dimostrata nella
commissione di gravi reati.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge
penale e per difetto di motivazione.
Illogicamente e senza alcun elemento di prova i giudici di merito avevano
ritenuto che l’imputato avesse la disponibilità dell’auto nella quale era stato
rinvenuto il coltello, poiché non avevano considerato che la predetta auto era
risultata di proprietà di altri.
La testimonianza del teste Passantino, l’ufficiale di Polizia giudiziaria che aveva
effettuato il controllo, non poteva essere utilizzata, poiché aveva avuto come
oggetto quanto asseritamente riferito dall’imputato.
Immotivatamente la Corte d’appello non aveva accolto la richiesta di riapertura
dell’istruttoria dibattimentale per poter sentire il teste Lucchese Paolo.
Le circostanze generiche erano state negate con una motivazione solo
apparente perché rappresentata da una mera formula di stile.

1

l’auto Fiat Punto dallo stesso guidata, nella quale viaggiava anche Polizzi

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il coltello di cui al capo d’imputazione è stato rinvenuto sotto il sedile di guida
dell’autovettura condotta dall’imputato, quindi nella di lui disponibilità.
Al momento del controllo l’imputato non ha fornito alcuna giustificazione in
merito alla presenza del coltello nell’autovettura di cui aveva la disponibilità.
Sulla mancanza di una qualsivoglia giustificazione l’operante, sentito in
dibattimento dal Tribunale in qualità di teste, poteva riferire, in quanto la

di fuori della fase procedimentale, prima che fosse accertato alcun reato, in
quanto lo stesso si è concretizzato solo dopo che l’Arcara non è stato in grado di
fornire alcuna giustificazione circa la presenza del coltello sotto il sedile di
guida.
Il giudice di primo grado, dopo l’esame dell’imputato, ha ritenuto del tutto
inattendibili le sue dichiarazioni con motivazione che non presenta alcuna pecca
sotto l’aspetto logico giuridico.
La Corte d’appello non era affatto tenuta a riaprire l’istruttoria dibattimentale,
sia perché non era stata formulata alcuna richiesta in tal senso nei motivi
d’appello, sia perché non erano stati indicati elementi nuovi sopravvenuti dopo
il giudizio di primo grado.
Il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di secondo grado
risulta adeguatamente motivato.
Pertanto, essendo il ricorso manifestamente infondato, lo stesso deve essere
dichiarato inammissibile.
Alla relativa declaratoria conseguono di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e
in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in
dispositivo.

P .Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 28 maggio 2013

richiesta di giustificazioni è avvenuta nel corso di un controllo amministrativo, al

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