Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31519 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31519 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIANO FRANCESCO N. IL 05/08/1961
avverso la sentenza n. 795/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 37984/2013
Motivi della decisione
Gagliano Francesco ricorre personalmente avverso la sentenza del
15.10.2012 della Corte d’Appello di Ancona che lo ha condannato per truffa
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ,contraddittoria ed illogica,
in ordine all’affermazione di responsabilità basata esclusivamente sulle
dichiarazioni rese dalla parte lesa in piena contrapposizione alle dichiarazioni

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente,
infatti, si limita a recriminare sulla pretesa ingiustizia di non aver valutato le
dichiarazioni dell’imputato alla stregua di quelle della persona offesa, ed omette
ogni riferimento alle argomentazioni spese dai giudici del merito per avvalorare
le dichiarazioni della persona offesa, giudicate pienamente attendibili.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 591
lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen.; le doglianze,infatti,
sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto
di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014
Il Con

elatore

Il Presidente

dell’imputato che ha decisamente negato di conoscere la persona offesa.

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