Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31519 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31519 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARICO’ ANTONINO N. IL 27/06/1975
avverso l’ordinanza n. 455/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 14 luglio 2014, veniva
accolta la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di
favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a due sentenze di
condanna pronunciate per condotte delittuose riconducibili al reato
di ricettazione, propone ricorso per cassazione Aricò Antonino,
personalmente, dolendosi del trattamento sanzionatorio determinato
dal G.E..
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che il Tribunale non
avrebbe motivato alcunchè individuazione della pena per il
reato continuato, fissato in anni quattro e mesi tre di reclusione ed
euro 1300,00 di multa, a tale sanzione pervenendo aggiungendo,
alla pena per il reato più grave, pari ad anni tre e mesi sei di
reclusione ed euro 1000,00 di multa, mesi tre ed euro 100,00 per
ciascuna delle tre ricettazioni portate in continuazione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il tribunale ha infatti motivato il trattamento sanzionatorio,
richiamando la pervicacia dimostrata dal condannato nella
consumazione delle condotte delittuose ed il numero di essa- Deve inoltre doverosamente annotarsi che la indicazione per
ciascuna ricettazione portata in continuazione non può certo
considerarsi particolarmente severo.
Venendo ora alla lezione interpretativa da applicare alla situazione
giuridica e di fatto or ora sintetizzata, giova rammentare che nella
determinazione della pena, tipica attività discrezionale del
giudicante, non occorre una motivazione particolarmente diffusa,
giacchè essenziale la individuazione, anche sintetica, del criterio
adottato dal go-iudicante.
Non solo; nella fattispecie tipica dedotta e cioè nella
determinazione della pena da parte del G.E. adito ai sensi dell’art.
671 c.p.p., ha avuto modo di affermare questa corte che il giudice
dell’esecuzione deve dar conto dei singoli aument(1) con adeguata
motivazione (si ribadisce, nella fattispecie fornita) qualora essi
risultino particolarmente significativi rispetto a quelli riconosciuti
in sede di merito (Cass., sez. 1, 10.6.2013, n. 32870, rv. 257000).

3. Il ricorso è quindi inammissibile ed alla declaratoria di
inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese
del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare
in curo 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2015

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