Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31518 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31518 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO CIRO N. IL 24/08/1970
avverso la sentenza n. 5882/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

ll

R.G. 37933/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Fulvio Melillo, difensore di fiducia di D’Agostino Ciro, ricorre
avverso la sentenza 7.11.2012 della Corte d’appello di Roma che ha condannato
l’imputato per estorsione , lamentando violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione alla diversa qualificazione dei fatti in termini di tentativo ed al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
riproposizione dei motivi di appello ed una assoluta mancanza di critica
scrupolosa alle complete e non illogiche argomentazioni della Corte, che ha già
rigettato la tesi difensiva ritenendola infondata in fatto ed in diritto, sulla base
delle prove dichiarative acquisite nel contraddittorio delle parti. A tal proposito
va ricordato che è principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte,
che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere
al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.( N.20806 del
2011 rv 250362).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014.

Il ricorso è inammissibile perché generico, costituendo una mera

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