Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31517 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31517 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA VITTORIO N. IL 23/12/1959
avverso la sentenza n. 9156/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

36

R.G. 37928/2013

Motivi della decisione

Bevilacqua Vittorio ricorre personalmente avverso la sentenza del 3.7.2012
della Corte d’Appello di Roma che lo ha condannato per rapina ed altro
lamentando vizio di motivazione illogica, in ordine all’affermazione di
responsabilità basata sulla ricognizione di persona fatta in modo non
convincente, dalla vittima Leonardi e, di motivazione carente, sull’entità della
pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen.,
perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al
provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione ( la ricognizione di persona particolarmente
convincente ; i numerosi precedenti che inibiscono il riconoscimento delle
generiche ), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
E’ principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il
giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere
al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o

illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.( N.20806 del
2011 rv 250362)
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014
tore

Il Presidente

Il Co

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