Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31516 del 29/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31516 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANDI VINCENZO N. IL 09/07/1956
avverso la sentenza n. 1395/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 37873/2013
Motivi della decisione

L’avvocato Riccardo Caramello, difensore di Landi Vincenzo, ricorre
avverso la sentenza 31.5.2013 della Corte d’appello di Genova che ha
condannato l’imputato per truffa aggravata, lamentando violazione di legge in
manifestamente infondato.La Corte territoriale ha motivato il regolamento
sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche in ragione delle modalità dei
fatti , dei precedenti penali ,della mancanza di resipiscenza e dello scarso rilievo
da attribuire al risarcimento intervenuto a distanza di molti anni ed in misura
parziale. L’ampia e congrua motivazione non merita censure: va,in proposito,
ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che
attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti
medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014.

relazione al diniego delle attenuanti generiche.I1 ricorso è inammissibile perché

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA