Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31515 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31515 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANZONE MARCO N. IL 17/08/1978
avverso la sentenza n. 3976/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 37833/2013
Motivi della decisione

L’avvocato Fabio Frattini, difensore di Lanzone Marco ricorre avverso la
sentenza 7 marzo 2013 della Corte d’appello di Roma che ha condannato
l’imputato per furto aggravato, lamentando violazione di legge in relazione al
delle attenuanti generiche, non avendo valutato La Corte il leale comportamento
processuale dell’imputato e la vetustà dell’autovettura rubata..
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato..
La Corte territoriale ha motivato il diniego dell’attenuante con la
circostanza che l’autovettura, sebbene assai datata era perfettamente
funzionante e le attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali
dell’imputato. Va ricordato che la prima motivazione è di merito e pertanto non
censurabile in sede di legittimità e che ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda
in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche
un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed
alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere
le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep.
10.5.1996 rv 204768).Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato
nei precedenti penali e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal
Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio”
della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito

diniego dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen e delle attenuanti generiche

di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi,
invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale
riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti
ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti
generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali
dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure
implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Cass. Sez. 4^
sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara

)1

inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014
Il Consig

e

Il Presidente

P.Q.M.

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