Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31514 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31514 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GANGI FABIO N. IL 21/01/1978
avverso la sentenza n. 61/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 37781/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Daniele Massacesi, nell’interesse di Ganci Fabio ricorre
avverso la sentenza del 4.5.2012 della Corte d’Appello di Ancona che ha
illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità basata su
una non corretta qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen.,
perché le doglianze sono assolutamente aspecifiche, prive del necessario
contenuto di critica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a
precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano peraltro
immuni da vizi logici o giuridici. Il ricorrente, di contro, si limita ad affermare il
vizio della motivazione ma non indica gli specifici punti che si assumono viziati e
neanche perché
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così
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