Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31514 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31514 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ONUORAH PETER N. IL 26/10/1964
avverso l’ordinanza n. 105/2014 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Il GIP del Tribunale di Ancona, quale giudice dell’esecuzione, in
data 19 settembre 2014, rigettava l’incidente di esecuzione proposto
da Onuorah Peter per la rideterminazione, in termini all’istante più
favorevole, della pena da espiare in applicazione della sentenza
della C. Cost. 32/14 sul quinto comma dell’art. 73 DPR 309/1990.
Esponeva il G.E. che l’istante risultava in espiazione pena per un
reato non compreso tra quelli valutati dal giudice delle leggi,
giacchè condannato non già per reati collegati alle droghe leggere.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento
l’interessato, personalmente e con atto redatto a mano di assai ardua
comprensione, deducendo di non aver mai goduto di indulto e che
la decisione impugnata viola i suoi diritti.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, genericamente ed in termini palesemente confusi,
denuncia genericamente la violazione dei suoi diritti senza
argomentarne le ragioni.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al
pagamento sia delle spese del procedimento che di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giungo 2015

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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