Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31513 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31513 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REKHVIASHVILI ZAZA N. IL 26/10/1980
avverso la sentenza n. 2829/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
P
R.G. 3160/2013
FATTO E DIRITTO
1.- Rekhviashivili Zaza, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Verona del 20.03.2013, che ha applicato la pena concordata
in ordine al reato di cui agli artt. 56, 628 C.P. lamentando il vizio di motivazione in
2.-Nelle more della fissazione del ricorso ,l’imputato ha fatto pervenire dichiarazione
autentica di rinuncia al ricorso ; si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso ( vedi per tutte sentenza n. 42356 del 2005 rv 232744).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
fl
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro /500,00, tenuto conto del
fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (CorteCost. N. 186 / 2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa
delleAmmende.
Così decis in I
ma, camera di consiglio del 29 .04.2014
.•
e le tensore
Il co
Il Presid
. Petti
relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.