Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31513 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31513 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO MARCO N. IL 18/08/1970
avverso l’ordinanza n. 477/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

A sostegno della decisione la corte territoriale osservava che il
reclamante era in espiazione della pena dell’ergastolo, inflittagli per
il reato di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 7 1. 203/1991,
ostativo alla concessione del beneficio salvo quanto disposto
dall’art. 58-ter O.P.
Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Rizzo,
assistito dal difensore di fiducia, deducendo la disparità di
trattamento tra coimputati destinatari della medesima decisione di
condanna, la mancata acquisizione da parte del tribunale dei
fascicoli comprovanti la denunciata disparità, il venire meno di ogni
pericolosità attuale in capo al detenuto anche alla luce del suo
esemplare comportamento carcerario.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero la difesa ricorrente si limita a riproporre deduzioni
eccentriche rispetto alla motivazione impugnata, con la quale il
tribunale ha rilevato la ostatività della condanna in espiazione alla
concessione dell’invocato beneficio, argomento per nulla
considerato dalla impugnazione in esame.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al
pagamento sia delle spese del procedimento che di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2015
Il consigliere relatore

1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 22
maggio 2014, rigettava il reclamo proposto da Rizzo Marco avverso
il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza, in data
14.1.2014, aveva rigettato la sua richiesta di permesso premio per
motivi affettivi.

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