Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31513 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31513 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL CHECK N. IL 01/02/1992
avverso la sentenza n. 1347/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 09/05/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Fall Chek ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice
di primo grado per il reato ex art.73/5 DPR 309/90, e denunzia la
nullità per violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in riferimento alla valutazione della prova,
alla conferma del giudizio di colpevolezza e alla mancata

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico,
siccome ripetitivo dei motivi di appello, già esaminati e
respinti dal giudice del gravame, sotto l’apparenza della
denunzia di vizi di legittimità, pretende di contestare la
ricostruzione del fatto e la valutazione della prova degli
elementi costitutivi del reato, nonché la mancata esclusione
della recidiva, operati dal giudice di merito in coerenza con
l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e in maniera
immune da profili di manifesta illogicità, attraverso un
improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di 1.000,00.

P.

Q

esclusione della recidiva.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di

e 1.000,00 in

favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 9/5/2013

DEPOSITATA I

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