Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31512 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31512 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROCCO GUERINO N. IL 21/11/1976
avverso la sentenza n. 7815/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 37829/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Michele Maimone , nell’interesse di Di Rocco Guerino ricorre
avverso la sentenza dell’ 11.3.2013 della Corte d’Appello di Roma che lo ha
all’entità della pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen.,
perché le doglianze constano di affermazioni apodittiche e frase di stile e sono
prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le
cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione ( la Corte ha ritenuto l’ipotesi attenuata e ridimensionato la pena,
sostanzialmente accogliendo le istanze difensive ), si palesano peraltro immuni
da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014
Il Con
re 1
OTATA
I
condannato per ricettazione ed altro lamentando vizio di motivazione riguardo