Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31512 del 29/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31512 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO GUERINO N. IL 21/11/1976
avverso la sentenza n. 7815/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 37829/2013

Motivi della decisione

L’avvocato Michele Maimone , nell’interesse di Di Rocco Guerino ricorre
avverso la sentenza dell’ 11.3.2013 della Corte d’Appello di Roma che lo ha
all’entità della pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen.,
perché le doglianze constano di affermazioni apodittiche e frase di stile e sono
prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le
cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione ( la Corte ha ritenuto l’ipotesi attenuata e ridimensionato la pena,
sostanzialmente accogliendo le istanze difensive ), si palesano peraltro immuni
da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014
Il Con

re 1

OTATA

I

condannato per ricettazione ed altro lamentando vizio di motivazione riguardo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA