Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31511 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31511 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL ADLANI MOSTAFA N. IL 22/01/1986
avverso l’ordinanza n. 5313/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Con ordinanza del 3 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza di
Firenze rigettava l’istanza proposta da El Adlani Mostafa per la
concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al
servizio sociale ex art. 47 0.P in relazione alla pena da espiare,,pari
ad anni due e mesi sei di reclusione, perché condannato
definitivamente per il reato di cui all’art. 73 dpr 309/1990.
A sostegno della decisione il tribunale richiamava la comprovata
inidoneità del domicilio indicato e dell’attività lavorativa proposta e
la situazione di disoccupazione dalla quale l’istante veniva.
2. Propone ricorso per cassazione il predetto, assistito dal difensore
di fiducia, chiedendo l’annullamento di tale provvedimento perché
viziato da violazione di legge ed illogicità della motivazione sul
rilievo che le indicate inidoneità del domicilio e della proposta di
lavoro appaiono apoditticamente sostenute.
3. Il ricorso è stato assegnato alla VII sezione di questa Corte con le
conseguenti rituali notificazioni.
4. La doglianza è manifestamente infondata.
La motivazione articolata dal tribunale si appalesa esaustiva, logica
e compiuta, oltre che puntuale nell’applicazione delle norme di
riferimento. Ha infatti il tribunale affermato, con coerente giudizio
di merito in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità,
che il domicilio indicato con la domanda fa riferimento ad un
proprietario coinvolto nello spaccio di stupefacenti per il quale
l’istante è stato condannato e che, del pari, la possibilità di lavoro
proposta coinvolge una società nota per aver espresso analoghe
diponibilità per soggetti coinvolti in vicende delittuose,
disponibilità poi mai concretamente realizzata.
A ciò oppone la difesa ricorrente doglianze di merito per nulla
incidenti sulla motivazione impugnata e, per quanto detto,
inammissibili in sede di legittimità in quanto espressione di
valutazioni alternative a quelle fatte proprie dal giudice territoriale.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

m

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2015

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