Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31511 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31511 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERTOLINI UMBERTO N. IL 07/09/1949
avverso la sentenza n. 928/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 09/05/2013
Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso non introduce specifiche censure alla decisione
impugnata, ma si risolve in una mera prospettazione di un diverso inquadramento
giuridico del fatto, per di più senza alcun collegamento concreto con i passaggi
motivazionali della sentenza, sicché esso non soddisfa i requisiti previsti a pena di
inammissibilità dall’art.58 l cpp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9/5/2013
Bertolini Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che
ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per
il reato di cui all’art.334/2 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione
in riferimento alla ricostruzione del fatto e alla mancata riqualificazione del fatto ai
sensi dell’art.334/1 ovvero 335 cp..