Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31511 del 09/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31511 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLINI UMBERTO N. IL 07/09/1949
avverso la sentenza n. 928/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 09/05/2013

Fatto e diritto

Il collegio osserva che il ricorso non introduce specifiche censure alla decisione
impugnata, ma si risolve in una mera prospettazione di un diverso inquadramento
giuridico del fatto, per di più senza alcun collegamento concreto con i passaggi
motivazionali della sentenza, sicché esso non soddisfa i requisiti previsti a pena di
inammissibilità dall’art.58 l cpp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9/5/2013

Bertolini Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che
ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per
il reato di cui all’art.334/2 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione
in riferimento alla ricostruzione del fatto e alla mancata riqualificazione del fatto ai
sensi dell’art.334/1 ovvero 335 cp..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA