Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31510 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31510 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GANGA MARIA ASSUNTA N. IL 04/02/1978
avverso la sentenza n. 742/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G.: 37800/2013

Motivi della decisione

L’avvocato Sebastiano Tola, difensore di fiducia di Ganga Maria Assunta
ricorre avverso la sentenza del 23.5.2012 della Corte d’Appello di Cagliari che
soltanto congetturale, in relazione all’affermazione di responsabilità della donna
per concorso nel reato.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione
all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché le doglianze sono prive del
necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui
valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione
(dichiarazioni della persona offesa, testimonianza Serra, ), si palesano peraltro
immuni da vizi logici o giuridici . Le tesi difensive si dimostrano soltanto una
versione alternativa dei fatti priva di rilevanza nel giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,camera di consiglio del 29 aprile 2014.

ha condannato l’imputata per estorsione, lamentando vizio di motivazione,

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