Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31509 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31509 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUTISI TURKIJAN N. IL 17/06/1983
avverso la sentenza n. 849/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 37711/2013
FATTO E DIRITTO
1.- L’avvocato Federico Mazzarella De Pascalis, nell’interesse di Mutisi Turkijan J8 .4,
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, de1 11.7:42013
che ha applicato la pena concordata in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 640
,648, 61 n.2 cod.pen . lamentando il vizio di motivazione in relazione alla
qualificazione giuridica dei fatti.
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza
dei fatti , la loro qualificazione e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di
responsabilità dei reati contestati, desunti dalle denunce e dai documenti acquisiti agli
atti .
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore
della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (CorteCost.N. 186 /2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso n Roma, camera di consiglio del 29 .04.2014

2.- Il ricorso è manifestamente infondato per genericità e pertanto, inammissibile.

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