Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31508 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31508 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALANTINO CARLO N. IL 23/04/1980
avverso la sentenza n. 2548/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 37695/2013
Motivi della decisione
Galantino Carlo ricorre avverso la sentenza 20.3.2013 della Corte
d’Appello di Bari che l’ha condannato per rapina lamentando vizio di
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc.
pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica
al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali
trascurati nell’atto di impugnazione (richiamo alla videoregistrazione dei
movimenti della vittima e del Galantino e riconoscimento effettuato dalla
persona offesa), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2013
Il Con
motivazione.