Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31508 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31508 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITIELLO ANTONIO N. IL 19/04/1963
avverso l’ordinanza n. 252/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

1. Il Tribunale di Torre Annunziata, in data 27 giugno
2014,rigettava l’incidente di esecuzione proposto da Vitiello
Antonio per la declaratoria di prescrizione, ai sensi dell’art. 676
c.p.p., del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990, commesso il
giorno 11.4.1992Aiudicato con sentenza del 17.10.2005.
Esponeva il tribunale che detta sentenza era stata dichiarata non
esecutiva dal Giudice dell’esecuzione in data 24.7.2013 perché mai
ritualmente notificato il relativo estratto contumaciale e che,
eseguita ritualmente detta notifica, né l’imputato, né il suo difensore
avevano provveduto ad impugnarla; su tale premessa osservava
quindi il G.E. che le cause estintive del reato possono essere
dichiarate in sede esecutiva solo se operative dopo il passaggio in
giudicato della sentenza di condanna e che non poteva essere
accolta la domanda posto che, nella fattispecie, la prescrizione era
maturata prima del giudicato, ormai immodificabile.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Vitiello,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa
un unico motivo di impugnazione,con il quale denuncia violazione
di legge e vizio della motivazione.
Deduce in particolare la difesa ricorrente: il Vitiello, per quanto di
interesse, è stato condannato per una condotta consumata 1’11 aprile
1992, ad oggi ampiamente prescritta e comunque prescritta quando
l’estratto contumaciale della condanna, il 20.1.2014, gli è stato
ritualmente notificato; la prescrizione è rilevabile di ufficio ed al
momento del passaggio in giudicato della sentenza detta il reato era
ormai prescritto.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della
lezione di legittimità sul punto là dove ha affermato che la
prescrizione non può essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione
se non dichiarata dal giudice della cognizione sulla base del
principio della immodificabilità del giudicato (da ultimo Cass., sez.
3, 28.4.2010, n. 20567, rv. 247188).
Nel caso di specie l’interessato avrebbe dovuto impugnare la
sentenza di condanna all’esito della rituale notificazione
dell’estratto contumaciale e chiedere al giudice dell’impugnazione
di dichiarare estinto il reato perché decorso il termine
prescrizionale.
In assenza dell’impugnazione la condanna è divenuta definitiva.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue la condanna al pagamento sia delle
spese del procedimento che di una somma in favore della Cassa
delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giungo 2015

P. Q. M.

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