Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31507 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31507 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHEBBI NABIL N. IL 21/10/1980
avverso la sentenza n. 2762/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

Z6.

R.G. 37664/2013
FATTO E DIRITTO
1.- Chebbi Nabil, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Verona , del 28.11.2012, che ha applicato la pena concordata in
ordine al reato di cui agli artt. 81, 628 commi 1 e 2, 582,585,61 n.2 C.P. ; C.P.

dell’art.129 cod.proc.pen.
2.-

Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza
dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di responsabilità del reato
contestato. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto
del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delleAmmende.
Così decis n R a, camera di consiglio del 29 .04.201
Il coniliIr.t etnsore

D E 73

TATA

IN C,:–‘0..ELLEFRIA

Il Funzionario Giudiziario

Il

sidente

lamentando il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi

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