Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31507 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31507 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO GIOVANNI N. IL 17/08/1967
avverso l’ordinanza n. 1293/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 09/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 16/06/2015

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

A sostegno della decisione la corte territoriale osservava che il
reclamante non aveva depositato nei termini le ragioni della sua
impugnazione.
Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Greco, con
l’assistenza del difensore di fiducia, denunciando che il
provvedimento di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza
non era mai stato notificato alla parte interessata.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo costante insegnamento della Corte (Sez. 1, Sentenza n.
15982 del 17/09/2013 Rv. 261989; idem 26.9.2007, n. 37332, rv.
237505) in tema di ordinamento penitenziario, il reclamo previsto
in materia di permessi premio ha natura di mezzo di impugnazione
e, come tale, deve essere corredato da specifici motivi che vanno
anch’essi presentati nel termine di ventiquattro ore previsto dall’art.
30-bis, comma terzo, ordinamento penitenziario, termine non
rispettato nel caso in esame. (In applicazione del principio, la Corte
ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso
l’ammissibilità di motivi di censura alla decisione del primo giudice
nuovi rispetto a quelli addotti con il reclamo e proposti con
memorie integrative dopo il decorso delle ventiquattro ore).
La circostanza è sostanzialmente ammessa dallo stesso ricorrente e
di nessun pregio è l’eccezione processuale affidata al ricorso di
legittimità.
3. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue la condanna al pagamento sia delle
spese del procedimento che di una somma in favore della Cassa
delle ammende, somma che si stima equo determinare in curo
1000,00.
P. Q. M.

1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 9
settembre 2014, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da
Greco Giovanni avverso il decreto con il quale il Magistrato di
sorveglianza, in data 26.5.2014, aveva a sua volta dichiarato
inammissibile la sua richiesta di permesso premio ai sensi dell’art.
30 0.P..

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 16 giugno 2015

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