Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31506 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31506 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORELLO NICOLO’ N. IL 11/05/1984
avverso l’ordinanza n. 4501/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 27/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 16/06/2015
La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevava al riguardo il giudicante che l’istante aveva del tutto
omesso di indicare le ragioni poste a fondamento della domanda.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Morello,
personalmente, indicando partitamente quelle ragioni la cui
omissione era stata rilevata dal giudice di prima istanza.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ appena il caso di annotare, infatti, che la tardiva presentazione
col ricorso per cassazione delle ragioni poste dal ricorrente a
fondamento della sua domanda non vale ad integrare quella in
concreto depositata nella fase di merito di cui correttamente è stata
dichiarata la inammissibilità attesa l’assenza in essa di contenuti
specifici.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Quanto invece al versamento di una somma in favore della Cassa
per le ammende, pure prevista dalla norma, ritiene il Collegio di
non provvedervi. L’impugnazione infatti pone una questione
giuridica propostasi di recente e comunque di incerta
interpretazione, di guisa che non sono ravvisabili profili di colpa
nella proposizione del ricorso.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali
Roma, addì 16 giugno 2015
1. Con ordinanza del 27 settembre 2014 il Magistrato di
sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile, per assoluta
genericità, la domanda proposta da Morello Nicolò al fine di
ottenere l’ulteriore riduzione di pena prevista dall’art. 35-ter 0.P.,
introdotto dall’art. 1 del d.l. 92/2014.