Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31505 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31505 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIANI PAMELA N. IL 21/04/1978
PIANI CRISTIAN N. IL 24/03/1984
avverso la sentenza n. 353/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 37581/2013
Motivi della decisione
Piani Pamela e Piani Cristian ricorrono personalmente, con distinti ricorsi aventi
lo stesso contenuto, avverso la sentenza 21.12.2012 della Corte d’appello di Perugia
che li ha condannati per ricettazione, lamentando violazione della legge processuale e
vizio di motivazione in relazione alla affermata responsabilità per il reato di ricettazione,
sia in punto di diversa ricostruzione dei fatti, sia in punto di elemento soggettivo sia in
I ricorsi sono è inammissibili perché i motivi, che costituiscono una mera
riproposizione dei motivi di appello, sono generici e privi di correlazione con le
argomentazioni della Corte territoriale. Quest’ultima ha specificamente motivato il
rigetto dei motivi di gravame, esaminando compiutamente i rilievi in fatto ed in diritto,
dedotti con l’appello, conformemente a quanto già dedotto dal giudice di primo grado. I
ricorrenti omettono ogni specifica critica alle compiute argomentazioni del giudice di
appello.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della Cassa
delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00,ciascuno, in favore della
Cassa delle ammende.
punto di diversa qualificazione del fatto.