Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31504 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31504 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALAMONE ELEONORA N. IL 03/06/1988
avverso la sentenza n. 4589/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 37557/2013
Motivi della decisione
Salamone Eleonora ricorre avverso la sentenza 15.5.2013 della Corte d’appello di
Palermo, che la ha condannata per ricettazione, lamentando 1) violazione di legge
in relazione all’essere stato desunto l’elemento soggettivo del reato
dall’inserimento della propria scheda telefonica personale nel cellulare di
provenienza furtiva e dalla mancata indicazione della provenienza; 2) falsa
applicazione dell’art.712 cod.pen.;violazione di legge e vizio di motivazione in

della pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché svolge
censure di merito non scrutinabili nel giudizio di legittimità.
La Corte territoriale ha affermato la sussistenza degli elementi costitutivi
della ricettazione e la non ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art.712 c.p. dalla
accertata circostanza che il cellulare fu subito dopo il furto utilizzato con la
scheda telefonica dell’imputata e dalla mancata evidenziazione,da parte della
ricorrente, delle modalità lecite di acquisizione del bene.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che ai fini della
configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può
essere desunta anche dall’omessa – o non attendibile – indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di
occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (V. Cass. Sez.
2 sent. n. 25756 in data 11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 241458).Non vi è, in
ragione di tale orientamento, alcuna inversione dell’onere della prova in capo
all’imputata, dal momento che la prova a carico è rappresentata dall’essere stata
costei in possesso del cellulare di provenienza delittuosa, sicché laddove ella lo
avesse ricevuto in buona fede, aveva solo l’onere di allegare tale elemento in
modo verificabile e quindi circostanziato.
Il diniego delle attenuanti generiche , la misura della pena e la mancata
concessione della sospensione sono state motivate con una valutazione di merito
desunta dalle risultanze del certificato penale, che enumera una serie di
condanne successive a quella in esame, fatto dal quale la Corte ha tratto
valutazione di tendenza alla recidivanza e la non sussistenza dei presupposti per
riconoscere la sospensione condizionale della pena. La motivazione è congrua e
condivisibile e non affetta da vizi.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,

relazione al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale

nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma
di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kAricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così d cis n R ma il 29 aprile 2014

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