Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31503 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31503 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UDDIN JASHIM N. IL 10/11/1974
avverso la sentenza n. 8342/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
I
R.G.: 37537/2013
Motivi della decisione
L’avvocato Arturo Ventura, difensore di fiducia di Uddin Jashim ricorre
avverso la sentenza del 18.1.2013 della Corte d’Appello di Bologna che ha
lamentando vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti;
alla insussistenza del reato di falso; alla violazione dell’art.179 cod.proc.pen..
Il ricorso è inammissibile perché per violazione dell’art. 591 lettera c) in
relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., essendo le doglianze prive del
necessario contenuto di specificità e di correlazione alle argomentazioni
sviluppate nel provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi
dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione ( Uddin è soggetto dedito al
commercio di bigiotteria e, come tale, a conoscenza delle regole del mercato dei
beni con segni distintivi protetti ) si palesano peraltro immuni da vizi logici o
giuridici. Non sussiste la denunciata nullità di cui all’art.179 cod.proc.pen.
perché la Corte di merito, con motivazione congrua ed in linea con la
giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto non fondata la richiesta di rinvio
per legittimo impedimento, in assenza di nomina di sostituto processuale.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,camera di consiglio del 29 aprile 2014.
condannato l’imputato per ricettazione di merce recante marchi contraffatti,