Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31501 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31501 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRONE SALVATORE N. IL 18/11/1975
avverso la sentenza n. 1290/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
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Motivi della decisione
Petrone Salvatore ricorre avverso la sentenza 28.11.2012 della Corte
d’appello di L’Aquila che lo ha condannato per danneggiamento aggravato ed
altro, lamentando vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato: la Corte
territoriale ha motivato compiutamente la conferma della sentenza di primo
grado in punto di pena, tenuto conto dei numerosi precedenti ,della gravità del
fatto; della propensione dell’imputato a condotte violente . Il ricorso, pertanto, si
sostanzia nel tentativo di ottenere una diversa valutazione dei fatti, aspettativa
preclusa nel giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille curo, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
pena