Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31500 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31500 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTANARI GIUSEPPE N. IL 10/04/1967
avverso la sentenza n. 1902/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G.: 3753.1/2013

Motivi della decisione

L’avvocato Roberto D’Errico, difensore di fiducia di Montanari Giuseppe
ricorre avverso la sentenza del 7.2.2013 della Corte d’Appello di Bologna che

relazione all ‘elemento soggettivo del reato ed al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. Il ricorso è inammissibile perché
per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod
.proc. pen., essendo le doglianze prive del necessario contenuto di specificità
e di correlazione alle argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato
e sostanziandosi, soltanto, in una mera ipotesi di alternativa ricostruzione dei
fatti, priva di riscontro probatorio. Le valutazioni della Corte , ancorate a
precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione anche in ordine al
regolamento sanzionatorio ed all’esclusione dell’attenuante ( notevole valore
del bene ricettato) si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,carnera di consiglio del 29 aprile 2014.

ha condannato l’imputato per ricettazione, lamentando vizio di motivazione in

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